Roma, Via R. Grazioli Lante 76 e Largo Bradano 1
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3497855453
80
Costo indicativo per seduta
es. psicoterapia individuale
costi

 

Ad oggi in Italia ogni psicoterapeuta può applicare la tariffa che ritiene maggiormente opportuna (in base al tipo di prestazione, esperienza maturata, grado di formazione e specializzazione acquisito, costi sostenuti, situazione socio-economica del cliente ecc.), in quanto il tariffario dell’’Ordine Nazionale degli Psicologi rappresenta solo un’indicazione e non un obbligo per i professionisti.

Il tariffario fornisce infatti un’indicazione di massima per le varie prestazioni che il professionista può erogare, stabilendo per la “psicoterapia individuale”, a titolo di esempio, un onorario per seduta che oscilla tra i 40-140 euro (apri link sotto)

tariffa
Tariffario professionale degli psicologi
Art. 1 Per le prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti allo psicologo iscritto alla sezione A dell’’Albo, come stabilito dal D.P.R. 328/01, gli onorari indicati nell’’allegata tabella (si rimanda al sito dell’’Ordine Nazionale Psicologi). Art. 2 Gli onorari minimi e massimi sono da intendersi annualmente adeguati sulla variazione del canone ISTAT minimo applicabile. Nelle convenzioni con soggetti pubblici e privati, che hanno ad oggetto prestazioni professionali da rendere a beneficio di intere categorie di soggetti, il minimo può essere diminuito entro il 25%. Art. 3 Per la determinazione dell’’onorario fra il massimo e il minimo stabilito, si può avere riguardo a: a) la complessità della prestazione richiesta; b) l’’appartenenza del cliente a categorie a beneficio delle quali sono state stipulate convenzioni; c) l’’urgenza della prestazione; d) la situazione socio-economica del cliente. Lo psicologo può ridurre l’onorario per le prestazioni non effettuate a causa del mancato rispetto dell’appuntamento da parte del cliente, ed eventualmente rinunciarvi se lo ritiene opportuno. Art. 4 Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, sono distinti nei seguenti due tipi: a) onorari a percentuale, in ragione del valore dell’intervento; b) onorari a vacazione, in ragione del tempo impiegato. Per la determinazione del valore dell’’intervento, va tenuto conto degli interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale. Nella determinazione dell’’onorario deve aversi particolare riguardo alla competenza specifica dello psicologo. Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica voce della tabella, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe. Art. 5 Gli onorari dovuti allo psicologo per le prestazioni professionali non ricomprese nell’’allegata tabella sono normalmente valutati a percentuale. In ogni caso, gli onorari devono essere valutati in ragione del tempo e computati a vacazione in quelle prestazioni professionali nelle quali il tempo concorrere come elemento precipuo di valutazione. Gli onorari a vacazione sono stabiliti per lo psicologo in ragione di 60 euro per ogni ora o frazione di ora. Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di otto ore sulle ventiquattro. Per le prestazioni rese in condizioni di particolare disagio, detti onorari possono essere aumentati fino al 40%. Art. 6 Allo psicologo che per l’’esecuzione dell’incarico ricevuto debba trasferirsi fuori studio sono dovute le spese di viaggio rimborsate nel loro ammontare maggiorato del 15% a titolo di rimborso delle spese accessorie; le spese di soggiorno, pernottamento e vitto in base alle tariffe di albergo di prima categoria con l’aumento del 10% a titolo di rimborso spese accessorie, nonché gli onorari relativi alle prestazioni effettuate e una indennità di trasferta da un minimo di 5 euro a un massimo di 15 euro per ogni ora o frazione per distanze inferiori a 100 Km.; nonché da un minimo di 3 euro a un massimo di 9 euro per ogni ora o frazione per distanze superiori a 100 Km. Art. 7 Qualora più psicologi siano stati incaricati in collegio di prestare la loro opera nel medesimo intervento, a ciascuno spetta un compenso determinato dividendo per il numero dei membri del collegio medesimo l’onorario unico aumentato del 40% per ogni professionista incaricato, salvo per l’eventuale coordinatore per il quale si applica la tariffa piena. A ciascuno spetta il rimborso delle spese giustificate e l’’indennità. Art. 8 Per gli interventi iniziati ma non giunti a compimento ovvero nel caso di cessazione dell’’incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l’’opera prestata, comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dallo psicologo. La sospensione per qualsiasi motivo dell’’incarico dato allo psicologo non esime il cliente dall’’obbligo di corrispondere l’onorario relativo alle prestazioni rese. Art. 9 Qualora tra la prestazione e l’’onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su conforme parere del competente Consiglio dell’’Ordine, essere superati i minimi e i massimi tariffari rispettivamente della metà e sino alla decuplicazione. Art. 10 Allo psicologo spetta un rimborso delle spese generali di studio in ragione del 10% sull’’importo dell’onorario. Art. 11 Per i giudizi arbitrali sono dovuti gli onorari stabiliti ai sensi e per gli effetti del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, e successive modificazioni e integrazioni.
E’ utile sapere che una prestazione psicologica regolarmente fatturata rappresenta una spesa detraibile dalle tasse (al pari delle spese mediche) ed è rimborsabile, in misura variabile, da alcune coperture assicurative.


Altre normative di riferimento:
Ordinamento della professione
Legge 18 febbraio 1989, n 56 “Ordinamento della professione di Psicologo” Art. 1 (Definizione della professione di psicologo) 1. La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alle persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito. Art. 2 (Requisiti per l’esercizio dell’attività di psicologo) 1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale. 2. L’esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Sono ammessi all’esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l’effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 3 (Esercizio dell’attività psicoterapeutica) 1. L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica. 2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica. 3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione. Art. 4 (Istituzione dell’albo) 1. È istituito l’albo degli psicologi. 2. Gli iscritti all’albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall’articolo 622 del codice penale. Art. 5 (Istituzione dell’ordine degli psicologi) 1. Gli iscritti all’albo costituiscono l’ordine degli psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e Bolzano, a livello provinciale. Art. 6 (Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell’Ordine) 1. Qualora il numero degli iscritti all’albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l’ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell’ambito della stessa regione. 2. L’istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell’ordine. 3. Al consiglio dell’ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell’ordine. Art. 7 (Condizioni per l’iscrizione all’Albo) 1. Per essere iscritti è necessario: a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della C.E.E. o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l’interdizione dalla professione; c) essere in possesso della abilitazione all’esercizio della professione; d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all’estero, dimostrare di risiedere all’estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori dal territorio dello Stato. Art. 8 (Modalità di iscrizione all’Albo) 1. Per l’iscrizione all’albo l’interessato inoltra domanda in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell’ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell’articolo 7, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali. 2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare se è loro consentito l’esercizio della libera professione. 3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull’albo annotazione con la relativa motivazione. Art. 9 (Iscrizione) 1. Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine, di cui al precedente articolo 8, esamina le domande entro due mesi della data del loro ricevimento. 2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale. Art. 10 (Anzianità di iscrizione nell’Albo) 1. L’anzianità di iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione. 2. L’iscrizione nell’albo avviene secondo l’ordine cronologico della deliberazione. 3. L’albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d’ordine di iscrizione. 4. L’albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonché, per i sospesi dall’esercizio professionale, la relativa indicazione. Art. 11 (Cancellazione dall’Albo) 1. Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine, d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall’albo: a) nei casi di rinuncia dell’iscritto; b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità; c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 7, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all’estero, l’iscritto venga esonerato da tale requisito. 2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l’interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1. Art. 12 (Consiglio regionale o provinciale dell’Ordine) 1. Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine è composto di sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell’albo, a norma degli articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive. 2. Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine esercita le seguenti attribuzioni: a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere; b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario; c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; d) cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione; e) cura la tenuta dell’albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni; f) provvede alla trasmissione di copia dell’albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine; g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell’ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti: h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione; i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 27; l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette. Art. 13 (Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale dell’ordine) 1. Il presidente ha la rappresentanza dell’ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio. 2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti. Art. 14 (Riunione del consiglio regionale o provinciale dell’Ordine) 1. Il consiglio dell’ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all’albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi. Art. 15 (Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o provinciale dell’Ordine) 1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell’ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall’albo, sono notificate entro venti giorni all’interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio. 2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento, per dieci giorni nella sede del consiglio dell’ordine ed all’albo del comune di ultima residenza dell’interessato. Art. 16 (Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell’Ordine) 1. Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine se, richiamato all’osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre può essere sciolto su richiesta scritta e motivata da almeno un terzo degli appartenenti all’albo. 2. In caso di scioglimento del consiglio dell’ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell’assemblea per le elezioni del nuovo consiglio. 3. Lo scioglimento del consiglio dell’ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1. 4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti dell’albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell’esercizio delle sue funzioni. Art. 17 (Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell’Ordine ed in materia elettorale) 1. Le deliberazioni del consiglio dell’ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso. Art. 18 (Termini per la presentazione dei ricorsi) 1. I ricorsi di cui all’articolo 17 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti. 2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo. Art. 19 (Decisioni sui ricorsi) 1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell’ordine, di cui all’articolo 17, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l’interessato. 2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d’appello con l’osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale. Art. 20 (Elezione del consiglio regionale o provinciale dell’Ordine) 1. L’elezione del consiglio regionale o provinciale dell’ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio. 2. Il consiglio dell’ordine uscente rimane in carica fino all’insediamento del nuovo consiglio. 3. Gli iscritti nell’albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell’ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso. 4. L’avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione. 5. L’avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio nazionale dell’ordine, contiene l’indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima e in seconda convocazione. 6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima. 7. L’elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l’esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. 8. L’elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell’urna. 9. Dell’avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell’elenco degli elettori. 10. È ammessa la votazione per corrispondenza. L’elettore chiede alla segreteria del consiglio dell’ordine la scheda all’uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l’integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell’urna. 11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto. 12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso, la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto. 13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell’ordine è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell’urna durante le operazioni elettorali. Art. 21 (Composizione del seggio elettorale) 1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell’ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti, il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori. 2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell’ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell’ordine. 3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell’ufficio elettorale. Art. 22 (Votazione) 1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell’ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l’indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell’inizio della votazione, sono firmate all’esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto. 2. L’elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso. 3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. 4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell’ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni. Art. 23 (Comunicazioni dell’esito delle elezioni) 1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell’ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell’ordine. 2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale dell’ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale. Art. 24 (Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell’Ordine – Cariche) 1. Il presidente del consiglio dell’ordine uscente o il commissario entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell’ordine e li convoca per l’insediamento. Nella riunione presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all’elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere. 2. Di tale elezione si da comunicazione al Consiglio nazionale dell’ordine e al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 25. 3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell’ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età. 4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo. 5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l’opinione più favorevole all’iscritto sottoposto a procedimento disciplinare, e negli altri casi, il voto del presidente. Art. 25 (Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell’Ordine) 1. Il tribunale o la corte d’appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l’elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell’ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell’ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell’articolo 16. Art. 26 (Sanzioni disciplinari) 1. All’iscritto nell’albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell’esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell’ordine una delle seguenti sanzioni disciplinare: a) avvertimento; b) censura; c) sospensione dall’esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno; d) radiazione. 2. Oltre i casi di sospensione dall’esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall’esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all’ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell’ordine, quando l’iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute. 3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l’iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo. 4. Chi è stato radiato, può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso in cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale. 5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale l’interessato può ricorrere a norma dell’articolo 17. Art. 27 (Procedimento disciplinare) 1. Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine inizia il procedimento disciplinare d’ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio. 2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all’interessato dell’accusa mossagli, con l’invito a presentarsi in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni innanzi al consiglio dell’ordine per essere sentito. L’interessato può avvalersi dell’assistenza di un legale. 3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all’interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio. 4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per 10 giorni nella sede del consiglio dell’ordine ed all’albo del comune dell’ultima residenza dell’interessato. Art. 28 (Consiglio nazionale dell’Ordine) 1. Il Consiglio nazionale dell’ordine é composto dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 6. Esso dura in carica tre anni. 2. È convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia. 3. Elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere. 4. Il presidente ha la rappresentanza dell’ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio. 5. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente. 6. IL Consiglio nazionale dell’ordine esercita le seguenti attribuzioni: a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell’ordine; b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell’ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all’approvazione per referendum agli stessi; d) cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell’ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti; f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale; g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità; h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell’albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell’ordine. Art. 29 (Vigilanza del Ministro di Grazia e Giustizia) 1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l’alta vigilanza sull’ordine nazionale degli psicologi. Art. 30 (Equipollenza di titoli) 1. All’esame di Stato di cui agli articoli 2 e 33 della presente legge possono partecipare altresì i possessori di titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l’equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane. NORME TRANSITORIE Art. 31 (Istituzione dell’Albo e costituzione dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine) 1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell’albo professionale degli aventi diritto all’iscrizione a norma degli articoli seguenti. 2. Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell’esame di Stato per i titoli di cui all’articolo 33, comma 1, indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali dell’ordine, attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori ed un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione. Art. 32 (Iscrizione all’Albo in sede di prima applicazione della legge) 1. L’iscrizione all’albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 7, è consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all’articolo 31: a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline psicologiche e ai laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso un istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia; b) a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un’attività di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria; c) ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private; d) a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale. Art. 33 (Sessione speciale di esame di Stato) 1. Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi: a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso un’istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea; b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in un dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti posseggano da almeno due anni titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l’equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane, e che documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo; c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall’università, nonché i laureati che documentino di avere esercitato con continuità tale attività, presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte della pubblica amministrazione, per almeno due anni dopo la laurea; d) coloro che siano stati dichiarati, a seguito di pubblico concorso, idonei a ricoprire un posto in materia psicologica presso un’istituzione pubblica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea. Art. 34 (Ammissione all’esame di Stato degli iscritti ad un corso di specializzazione) 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo. (Modifica dell’art.34) A seguito dell’approvazione della Legge 4/99, art. 1, comma 4, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 14 del 19/01/99, al primo comma dell’art. 34 della legge 56/89 si e’ aggiunto il seguente, che chiude definitivamente la predetta norma transitoria: “E’ autorizzata l’iscrizione all’albo degli psicologi di coloro che, ammessi con riserva all’esame di stato di cui all’art. 34 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, lo abbiano successivamente superato. Le disposizioni del predetto art. 34 continuano ad applicarsi fino alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda per l’ammissione alla prima sessione dell’esame di stato successiva alla data di entrata in vigore della presente legge (L. 4/99)” Art. 35 (Riconoscimento dell’attività psicoterapeutica) 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all’ordine degli psicologi o medici iscritti all’ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l’indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentandone la preminenza e la continuità dell’esercizio della professione psicoterapeutica. 2. È compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. (Modifica dell’art.35) In base alla medesima legge 4/99, che all’art. 1, comma 2, testualmente recita: “All’art. 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: sono sostituite dalle seguenti: “laureatisi entro l’ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell’anno accademico 1992-1993″, e al comma 3 dello stesso articolo cosi’ continua: “Il termine di cui all’art. 35, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e’ differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”, l’art. 35 risulta cosi’ modificato: 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all’ordine degli psicologi o medici iscritti all’ordine dei medici e degli odontoiatri, laureatisi entro l’ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell’anno accademico 1992-1993, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l’indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentandone la preminenza e la continuità dell’esercizio della professione psicoterapeutica. 2. È compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (L. 4/99 e cioe’ il 2 agosto 1999) Art. 36 (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 31, 32 e 33 si fa fronte a carico degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Codice deontologico degli psicologi italiani

Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Campo di applicazione

Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutte le iscritte e tutti gli iscritti all’Albo.

Tutte le psicologhe e tutti gli psicologi iscritti sono tenuti alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

Articolo 2 – Procedure disciplinari e sanzioni

La psicologa e lo psicologo non mettono in atto azioni e comportamenti che ledono il decoro e la dignità della professione.

L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ogni azione od omissione contrarie al corretto esercizio della professione sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Articolo 3 – Principio di responsabilità

La psicologa e lo psicologo considerano loro dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità.

In ogni ambito professionale operano per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stesse e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.

La psicologa e lo psicologo sono consapevoli della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, possono intervenire significativamente nella vita delle altre persone.

Pertanto devono prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, culturali, organizzativi, finanziari e politici al fine di evitare l’uso inappropriato della loro influenza, e non utilizzare indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza di committenti e persone destinatarie della loro prestazione professionale.

La psicologa e lo psicologo sono responsabili dei loro atti professionali e delle loro prevedibili e dirette conseguenze.

Articolo 4 – Principio del rispetto e della laicità

La psicologa e lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, forniscono all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le proprie prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.

Riconoscono le differenze individuali, di genere e culturali, promuovono inclusività, rispettano opinioni e credenze e si astengono dall’imporre il proprio sistema di valori.

La psicologa e lo psicologo utilizzano metodi, tecniche e strumenti che salvaguardano tali principi e rifiutano la collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.

Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui la psicologa e lo psicologo operano, questi ultimi devono esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui sono professionalmente tenuti.

Articolo 5 – Competenza professionale

La psicologa e lo psicologo sono tenuti a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali operano.

La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale.

Riconoscono i limiti della loro competenza e usano, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali hanno acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

La psicologa e lo psicologo impiegano metodologie delle quali sono in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici e non suscitano nella persona cliente e/o utente aspettative infondate.

Articolo 6 – Autonomia professionale

La psicologa e lo psicologo accettano unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la loro autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informano il loro Consiglio territoriale.

La psicologa e lo psicologo salvaguardano la loro autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; sono perciò responsabili della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni e delle interpretazioni che ne ricavano.

Nella collaborazione con professionisti di altre discipline, la psicologa e lo psicologo esercitano la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 7 – Validità dei dati e delle informazioni

Nelle attività di ricerca, nelle comunicazioni dei risultati e in ogni altra attività professionale, nonché nelle attività didattiche, di formazione e supervisione, la psicologa e lo psicologo valutano attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità, di attendibilità, di accuratezza, di affidabilità di dati, informazioni e fonti su cui basano le conclusioni raggiunte; espongono, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative ed esplicitano i limiti dei risultati a cui sono arrivati.

La psicologa e lo psicologo, su casi specifici, esprimono valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata, coerente con il tema oggetto di valutazione ed attendibile.

Articolo 8 – Tutela della professione e contrasto all’esercizio abusivo

La psicologa e lo psicologo contrastano l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 e segnalano al Consiglio dell’Ordine i presunti casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui vengono a conoscenza.

Parimenti, utilizzano il loro titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti e non avallano con esso attività ingannevoli od abusive.

Articolo 9 – Consenso informato nella ricerca

Nella loro attività di ricerca la psicologa e lo psicologo sono tenuti ad informare adeguatamente le persone in essa coinvolte rispetto agli scopi, alle procedure, ai metodi, ai tempi e ai rischi della stessa, nonché alle modalità di trattamento dei dati personali raccolti al fine di acquisirne il consenso.

Sono altresì tenuti a fornire adeguate informazioni anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale della ricercatrice e del ricercatore ed alla loro istituzione di appartenenza.

Devono altresì garantire alle persone partecipanti alla ricerca la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.

Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente, correttamente e completamente le persone partecipanti su alcuni aspetti della ricerca stessa, la psicologa e lo psicologo hanno l’obbligo di fornire, alla fine dell’attività sperimentale e/o di ricerca, le informazioni dovute e di acquisire l’autorizzazione all’uso del materiale e dei dati raccolti.

Per quanto concerne le persone che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela.

È altresì richiesto l’assenso delle persone stesse, ove siano in grado di comprendere la natura dei contenuti delle attività in cui saranno coinvolte e della collaborazione richiesta, in relazione alla loro età e al loro grado di maturità nel pieno rispetto della loro dignità.

Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto delle persone alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.

Articolo 10 – Attività professionali con gli animali

Quando le attività professionali, incluse quelle di ricerca, hanno ad oggetto il comportamento degli animali, la psicologa e lo psicologo si impegnano a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.

Articolo 11 – Segreto professionale

La psicologa e lo psicologo sono strettamente tenuti al segreto professionale.

Pertanto non rivelano notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del loro rapporto professionale, né informano circa le prestazioni professionali programmate o effettuate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dai seguenti articoli.

Articolo 12 – Testimonianza

La psicologa e lo psicologo si astengono dal rendere sommarie informazioni o testimonianza su quanto conosciuto per ragione della propria professione.

La psicologa e lo psicologo possono derogare all’obbligo del segreto professionale in presenza di un valido e dimostrabile consenso della persona destinataria della prestazione. Valutano, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica della persona destinataria della prestazione.

In assenza del consenso della persona destinataria della prestazione e salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria, la psicologa e lo psicologo devono astenersi dal rendere informazioni, e in caso di testimonianza devono rimettersi alla motivata decisione del Giudice.

Articolo 13 – Casi di referto o denuncia o deroga alla riservatezza

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, la psicologa e lo psicologo limitano a quanto strettamente necessario all’adempimento di tale obbligo, il riferimento di quanto appreso in ragione del loro rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica della persona.

Negli altri casi, valutano con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla loro doverosa riservatezza qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica della persona e/o di terzi.

Articolo 14 – Interventi professionali su gruppi

Nel caso di intervento su o attraverso gruppi, la psicologa e lo psicologo hanno il compito di informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento.

Devono altresì impegnare, quando necessario, le persone componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuna alla riservatezza.

Articolo 15 – Collaborazioni interprofessionali e condivisione delle informazioni

Nel caso di collaborazione con altre figure professionali parimenti tenute al segreto, la psicologa e lo psicologo, previo consenso della persona destinataria della prestazione, possono condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

Articolo 16 – Salvaguardia dell’anonimato

La psicologa e lo psicologo redigono le comunicazioni scientifiche in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato delle persone destinatarie della prestazione.

Articolo 17 – Protezione di dati e documenti

La riservatezza delle comunicazioni deve essere protetta e garantita anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.

Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.

La psicologa e lo psicologo che collaborano alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adoperano per la realizzazione di garanzie di tutela delle persone interessate.

Articolo 18 – Rispetto della libertà di scelta

In ogni contesto professionale la psicologa e lo psicologo devono adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte dell’ente o della persona cliente e/o paziente, della professionista o del professionista cui rivolgersi.

Articolo 19 – Contesti valutativi

La psicologa e lo psicologo che prestano la loro opera professionale in contesti di selezione e valutazione sono tenuti a rispettare esclusivamente i criteri della propria specifica competenza, qualificazione o preparazione e non avallano decisioni contrarie a tali principi.

Articolo 20 – Attività di docenza e formazione psicologica

Nella loro attività di docenza, di didattica e di formazione la psicologa e lo psicologo stimolano in studentesse, studenti e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

Articolo 21 – Insegnamento di metodi, tecniche e strumenti professionali

La psicologa e lo psicologo anche attraverso l’insegnamento, in ogni ambito e ad ogni livello, promuovono conoscenze psicologiche, condividono e diffondono cultura psicologica.

Tuttavia costituisce grave violazione deontologica l’insegnamento a persone estranee alla professione psicologica dell’uso di metodi, tecniche e di strumenti conoscitivi e di intervento propri della professione stessa.

Costituisce aggravante il caso in cui l’insegnamento dei metodi, delle tecniche e degli strumenti specifici della professione psicologica abbia come obiettivo quello di precostituire possibili esercizi abusivi della professione.

CAPO II – RAPPORTO CON L’UTENZA E LA COMMITTENZA

Articolo 22 – Condotte non lesive

La psicologa e lo psicologo adottano condotte non lesive per le persone di cui si occupano professionalmente, e nelle attività sanitarie si attengono alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Non utilizzano il loro ruolo ed i loro strumenti professionali per assicurare a sé o ad altre persone indebiti vantaggi.

Articolo 23 – Compenso professionale

Nella fase iniziale del rapporto professionale, la psicologa e lo psicologo pattuiscono quanto attiene al compenso.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata alla natura e alla complessità dell’attività professionale.

In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.

Articolo 24 – Consenso informato sanitario nei confronti di persone adulte capaci

Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

L’acquisizione del consenso informato è un atto di specifica ed esclusiva responsabilità della psicologa e dello psicologo.

Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni al contesto e alle condizioni della persona, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazione o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare.

La psicologa e lo psicologo informano la persona interessata in modo comprensibile, completo e aggiornato sulla finalità e sulla modalità del trattamento sanitario, sull’eventuale diagnosi e prognosi, sui benefici e sugli eventuali rischi, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario.

Articolo 25 – Uso degli strumenti e comunicazione dei risultati

La psicologa e lo psicologo non usano impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispongono.

Nel caso di interventi commissionati da terzi, informano le persone circa la natura dell’intervento professionale e non utilizzano, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad esse pregiudizio.

Nella restituzione e comunicazione dei risultati dei loro interventi diagnostici e valutativi, la psicologa e lo psicologo sono tenuti ad adattare e regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica delle persone a cui essa è destinata e/o si riferisce.

Articolo 26 – Principio dell’astensione

La psicologa e lo psicologo si astengono dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con la natura e l’efficacia delle loro prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

La psicologa e lo psicologo evitano, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti di altre persone, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne credibilità ed efficacia.

Articolo 27 – Interruzione del rapporto professionale

La psicologa e lo psicologo valutano ed eventualmente propongono l’interruzione del rapporto professionale quando constatano che la paziente o il paziente non trae alcun beneficio dall’intervento psicologico e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento dello stesso.

Ove necessario, forniscono alla paziente o al paziente le informazioni idonee a ricercare altri e più adatti interventi.

Articolo 28 – Commistioni tra ruolo professionale e vita privata

La psicologa e lo psicologo evitano commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione.

Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali hanno intrattenuto o intrattengono relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale.

Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.

Alla psicologa e allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per loro indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.

La psicologa e lo psicologo non sfruttano la posizione professionale che assumono nei confronti di colleghe e colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.

Articolo 29 – Condizioni preliminari all’intervento

La psicologa e lo psicologo possono subordinare il loro intervento ad altri trattamenti sanitari e alla condizione che la paziente o il paziente si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.

Articolo 30 – Proporzionalità tra intervento e compenso

Nell’esercizio della loro professione alla psicologa e allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.

Articolo 31 – Consenso informato sanitario nei casi di persone minorenni o incapaci

I trattamenti sanitari rivolti a persone minorenni o incapaci sono subordinati al consenso informato di coloro che esercitano sulle medesime la responsabilità genitoriale o la tutela.

La psicologa e lo psicologo tengono conto della volontà della persona minorenne o della persona incapace in relazione alla sua età e al suo grado di maturità nel pieno rispetto della sua dignità.

Nei casi di assenza in tutto o in parte del consenso informato di cui al primo comma, ove la psicologa e lo psicologo ritengano invece che il trattamento sanitario sia necessario, la decisione è rimessa all’autorità giudiziaria.

Sono fatti salvi i casi in cui il trattamento sanitario avvenga su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Articolo 32 – Prestazione richiesta da un committente

Quando la psicologa e lo psicologo acconsentono a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dalla persona destinataria della prestazione stessa, sono tenuti a chiarire con le parti in causa la natura e la finalità dell’intervento.

In tutti i casi in cui la persona destinataria ed il committente non coincidano, la psicologa e lo psicologo tutelano prioritariamente la persona destinataria dell’intervento stesso.

CAPO III – RAPPORTI CON LE COLLEGHE E I COLLEGHI

Articolo 33 – Principio di colleganza

I rapporti fra le psicologhe e gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.

La psicologa e lo psicologo appoggiano e sostengono le colleghe e i colleghi che, nell’ambito della loro attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessi la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

Articolo 34 – Contributo allo sviluppo delle discipline psicologiche

La psicologa e lo psicologo si impegnano a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle loro conoscenze e delle loro tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

Articolo 35 – Indicazioni delle fonti

Nel presentare i risultati delle loro ricerche scientifiche e attività professionali, la psicologa e lo psicologo devono indicare gli altrui contributi e le relative fonti.

Articolo 36 – Giudizi sull’operato di colleghe e colleghi

La psicologa e lo psicologo non esprimono pubblicamente su colleghe e colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.

Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela alle colleghe e ai colleghi.

Qualora ravvisino casi di scorretta condotta professionale e metodologica che possano tradursi in danno per le persone o enti destinatari o per il decoro della professione, la psicologa e lo psicologo devono darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.

Articolo 37 – Accettazione del mandato

La psicologa e lo psicologo accettano il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle loro competenze.

Qualora l’interesse della persona o dell’ente richiedente la prestazione comporti il ricorso ad altre competenze specifiche, la psicologa e lo psicologo propongono l’invio ad altro collega o altro professionista.

Articolo 38 – Dignità professionale e decoro

Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresentano pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, la psicologa e lo psicologo sono tenuti ad uniformare la propria condotta ai principi della dignità professionale e del decoro.

CAPO IV – RAPPORTI CON LA SOCIETÀ

Articolo 39 – Presentazione professionale

La psicologa e lo psicologo presentano in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza.

Riconoscono quale loro dovere quello di aiutare la comunità, le clienti e i clienti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

Articolo 40 – Pubblicità professionale

La psicologa e lo psicologo, indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, non assumono pubblicamente comportamenti scorretti e finalizzati al procacciamento della clientela.

In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto viene verificato, ove necessario, dai competenti Consigli dell’Ordine.

Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione.

La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

CAPO V – NORME DI ATTUAZIONE

Articolo 41 – Osservatorio permanente sul CDPI

È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli Psicologi l’“Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine.

L’Osservatorio ha il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare le proposte che la Commissione dovrà portare in Consiglio Nazionale dell’Ordine ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico.

Articolo 42 – Entrata in vigore del CDPI

Il presente Codice Deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

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