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Riflessioni sul trauma in età evolutiva: gli aspetti psicologico-giuridici

Riflessioni sul trauma in età evolutiva: gli aspetti psicologico-giuridici
Alessandro Gamba
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Si pensi alla necessità in ambito peritale di valutare l’abuso del minore e alle procedure legate all’ascolto protetto dello stesso. In linea generale, tenendo nel debito conto le differenze che ci sono fra l’ascolto del minorenne in sede penale, che si configura come una testimonianza, e quello in sede civile, si può affermare che l’ascolto del minorenne in sede giudiziaria dovrebbe sempre considerare non solo la generale condizione di fragilità delle persone di minore età, ma il fatto che, posti in condizioni di stress ed esposti a condizioni protratte di abuso e trascuratezza, i minorenni presentano sovente il funzionamento tipico dei soggetti affetti da Disturbo Post-Traumatico Complesso (o Trauma dello Sviluppo). Pertanto il loro ascolto dovrebbe tenere conto di questa premessa, essere predisposto in modo che non comporti la loro vittimizzazione secondaria, essere tempestivo, condotto da personale adeguatamente formato e non dovrebbe interferire con i processi di cura in atto, ma coordinarsi e integrarsi con essi.

I differenti protocolli sull’ascolto del minorenne in ambito giudiziario civile sono attualmente superati dalla normativa introdotta dagli artt. 336 bis c.c. e 38 disp. att. c.c. che hanno previsto le modalità di ascolto in sede civile, in relazione alla quale la maggior parte dei protocolli erano stati formulati. La normativa sull’ascolto del minorenne andrebbe attuata prevedendo che, ove possibile, la preparazione del minorenne fosse effettuata prima dell’ascolto stesso e non da parte del giudice in tale sede (ad es. da parte del curatore del minorenne cui la Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori, ratificata con Legge n. 77/2003, assegna specificamente il compito di fornire spiegazioni ed informazioni al minorenne dotato di capacità di discernimento, ai sensi dell’art. 10). Purtroppo, quanto riguarda i procedimenti in sede penale in cui il minorenne è ascoltato in qualità di testimone, vi è una difficoltà ad assicurare che l’ascolto sia sempre svolto da persone adeguatamente preparate in quanto per i consulenti ed i periti che svolgono questo tipo di lavoro non è prevista una formazione specifica e obbligatoria (Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, 2015).

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Sempre in riferimento ai procedimenti di natura penale i tempi di richiesta dei magistrati rispetto al completamento della perizia sono spesso poco compatibili con le esigenze di cura dei minorenni oltre che con la possibilità del minorenne di fidarsi del perito e quindi fare il proprio racconto in modo soddisfacente. Infatti, l’idea di poter chiedere ad un consulente tecnico di chiarire, in tempi brevi e sulla base di un numero molto limitato di colloqui, se il racconto del minorenne sia compatibile con i suoi vissuti emotivi e la sua idoneità a testimoniare, urta contro l’esperienza clinica di chi sa che il minorenne può esprimersi in modo autentico e dunque idoneo solo all’interno di una relazione di fiducia e che tale relazione di fiducia si stabilisce solo nel tempo e con difficoltà, sia nel caso in cui abbia subito un abuso o un maltrattamento, ma anche nel caso in cui il trauma sia quello legato all’utilizzo strumentale della sua testimonianza.

Le difficoltà che si incontrano più di frequente sono infatti la scarsa fiducia nei confronti dell’altro che il bambino vittimizzato sperimenta. La possibilità per il bambino di affrontare il passato e richiamare alla mente i suoi ricordi traumatici dipende innanzitutto dalla capacità degli operatori di preservare il suo bisogno di sicurezza. Il luogo di consultazione dovrebbe sempre rappresentare per il bambino, un ambiente prevedibile e sicuro dove poter esprimere i propri sentimenti dolorosi ed essere aiutato a gestirli e contenerli.

Se si pensa in particolare alla complessità della sintomatologia del bambino vittima di trauma complesso e in particolare al ruolo della dissociazione nello strutturarsi della sua personalità, il compito del consulente appare estremamente difficile oltre che delicato. La condizione dissociativa nei bambini emerge spesso come ricordo senza emozione, quando il bambino descrive dettagli dell’esperienza traumatica in assenza di una manifestazione di emozioni, oppure come emozione senza ricordo, quando il bambino manifesta una elevata attivazione emozionale senza ricordi (Giamundo, 2014). E’ importante prestare particolare attenzione, in queste situazioni, alle dinamiche della disorganizzazione dell’attaccamento e delle strategie controllanti che a essa si associano, che si configurano, tra l’altro, come un ostacolo all’instaurarsi di quel clima di fiducia e collaborazione necessario a rendere efficace il lavoro del tecnico. Sono molto comuni e andrebbero riconosciuti e validati, nei limiti del possibile, come conseguenze comuni del trauma, i sintomi dissociativi di detachment o alienazione, i sentimenti di colpa, la vergogna, il sentimento di essere indegni, ma anche la rabbia e la percezione di ingiustizia subìta.

Un’attenzione particolare andrebbe posta dunque ai sintomi che caratterizzano l’assetto psicologico delle vittime di gravi traumi; questi sintomi riflettono le strategie di fronteggiamento del minore nei confronti del trauma, quindi può essere importante riconoscerne inizialmente il “temporaneo” valore adattivo.

Per concludere, appare dunque necessario che le attuali conoscenze della psicotraumatologia vengano presa in maggiore considerazione nel momento di stabilire le metodologie degli iter processuali. Ad esempio ci si potrebbe chiedere, al fine di stimolare ulteriori riflessioni tra gli addetti ai lavori: quale può essere la capacità di un bambino di rendere testimonianza dell’abuso subito se parte della sua personalità si struttura attorno all’evitamento e alla fobia del materiale traumatico? Quanto può essere possibile, considerando i tempi e i setting previsti dai procedimenti giudiziari, mettere il minore in condizione di sicurezza, quando il suo sistema di difesa è cronicamente attivato e confligge drammaticamente con il suo sistema d’azione per l’adattamento della vita quotidiana? Come si può raccogliere una testimonianza se tra le caratteristiche essenziali del PTSD ci sono i disturbi della memoria e i deficit di frequente riscontrati nella narrazione e nella ricostruzione autobiografica? Come elicitare e allo stesso tempo contenere le emozioni intense suscitate da un trauma i cui effetti vengono codificati a un livello sensomotorio e attivo piuttosto che in una modalità semantica e linguistica?

Al fine di poter salvaguardare il più possibile il benessere dei minori e, allo stesso tempo, permettere alle indagini giudiziarie di raggiungere i propri fini, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ribadisce, in un recente documento di proposta, “la necessità, per ciò che riguarda i professionisti che vengono individuati dai magistrati per svolgere sia la consulenza tecnica d’ufficio in sede civile, sia la perizia, sia l’ascolto del minorenne in sede penale, di avere adeguate caratteristiche professionali che dovrebbero essere garantite da chi si propone di intervenire in queste situazioni di ascolto civile e penale, coinvolgendo gli Ordini professionali nella formazione dei periti e dei consulenti e nel controllo del rispetto della direttiva da parte degli stessi”. Inoltre, la necessità che venga – evidenziata “l’importanza di garantire ‘tempi ragionevoli’ secondo un approccio protettivo alle vittime al fine di assicurare che le indagini e i procedimenti penali non aggravino il trauma subito e che la risposta del sistema giuridico si accompagni all’assistenza senza che si verifichino ‘intralci’ reciproci; in particolare, come riportato all’art. 30 della Convenzione di Lanzarote in ambito penale “le indagini e i procedimenti penali siano effettuati con precedenza e siano condotti senza giustificato ritardo”, affinché i tempi dell’ascolto non siano troppo lunghi e quindi non in linea con le esigenze psicologiche del minorenne; – ribadita l’importanza di garantire il sostegno e la terapia per il minorenne vittima durante tutto l’iter giudiziario trovando un equo contemperamento tra le esigenze processuali e quelle di cura ed assistenza della vittima; – sottolineata la necessità di garantire che gli interventi siano coordinati e nel rispetto delle esigenze del minorenne, e di sviluppare e potenziare la rete degli operatori, per garantire una risposta integrata e coordinata al fine di valutare e progettare il percorso di indagine, tutela e protezione in modo condiviso e congiunto fra operatori dei servizi, operatori di polizia giudiziaria, PM, GIP, procuratori e giudici per i minorenni, giudici civili, curatori speciali, esperti individuati per l’audizione; – previsto in ambito civile un meccanismo di feedback per il minorenne dopo l’ascolto in modo che gli sia restituita la decisione”. (Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, 2015).

 

Fonti e bibliografia:

  • Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (2015), Documento di proposta, Roma, 15 Maggio 2015.
  • Giamundo V. a cura di (2014), Abuso e maltrattamento all’infanzia. Modelli di intervento e terapia cognitivo-comportamentale. F.Angeli, Roma

 

 

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